COMUNICATO AI LAVORATORI
La SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico d’Identità Digitale e rappresenta lo strumento per semplificare l’uso dei servizi online per il cittadino.
E’ un sistema di Identificazione Digitale che, con un unico account, consente di accedere in modo sicuro, semplice e veloce a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni (INPS, INAIL, AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONI, COMUNI e Tanto Altro)
Informiamo tutti i Lavoratori che la FLAI Trasporti e Servizi e’ autorizzata al rilascio della SPID
Invitiamo i Lavoratori a contattare il nostro CAF (centro assistenza fiscale) di Gallarate in via Ercole Ferrario N°16 chiamando il numero telefonico 0331 780493 per prenotare il Rilascio della tua SPID che avverrà presentandosi previo appuntamento per effettuare il Riconoscimento Visivo come prevede la Norma con contestuale rilascio della SPID.
Documenti Necessari:
-Carta di Identità
-Tessera Sanitaria in corso di validità
-Telefono Cellulare( Per visualizzazione codici di accesso mezzo Sms e Mail)
In considerazione per il Trasporto Aereo del probabile invio all’INPS del Modello SR 85 entro la fine dell’anno , anche attraverso il Canale SPID, invitiamo i lavoratori a prendere contatto con il nostro CAF per effettuare la procedura.
02 Dicembre 2020
Sportello Famiglia FLAI Trasporti e Servizi
Si avvisa che gli uffici sono aperti
dal lunedi a venerdi
dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:15 alle 18:00
Chiamare l'ufficio al 0331780493 per prendere appuntamento
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Spett.le Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministro On. Nunzia Catalfo
Spett.le Ministero Sviluppo economico
Ministro On. Stefano Patuanelli
Spett.le Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Presidente Dott. Pasquale Tridico
Dir. Gen. Dott. Gabriella Di Michele
OGGETTO: Criteri di accesso assegno ordinario FSBA.
La Confederazione Generale Europea Datoriale FEDERDAT con sede in via Sansovino265/b – 10151 Torino Presidente Luigi d’Oriano,
La FLAI TS con sede a Varese in via Dott. E. Ferrario, 16 - 21013 Varese Segretario Generale Andrea Orlando,
VISTO che il d.l. 18 del 17 marzo 2020 all’articolo 19, comma 6 statuisce che “Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
VISTO che l’INPS con circolare n. 47 del 28.03.2020 specificava che “In riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.”
RILEVATO CHE l’FSBA con delibera del Consiglio direttivo prot. 3/2020, deliberava che “i datori di lavoro artigiani, inquadrati per i profili previdenziali nel settore dell’artigianato, con codice statistico contributivo CSC settore 4, che siano non regolari alla data del 23 febbraio 2020, in relazione al contributo di cui all’art. 27 d.lgs. 148/2015 e DM 26 aprile 2016, possono adempiere tale obbligazione, con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate) secondo il modello informatico che verrà introdotto nei giorni prossimi da FSBA.
Tale contribuzione consiste nello 0.60% parametrato alla retribuzione imponibile annuale per i fini previdenziali di ciascun dipendente, moltiplicato per 3 annualità.
L’obbligo ricade anche sui datori di lavoro artigiani, con CSC settore 4, che alle proprie dipendenze abbiano meno di 6 dipendenti;
b) che i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione collettiva dell’artigianato, sottoscritta da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, GIL, CISL, UIL, che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell’artigianato (EBNA e relativi Enti Bilaterali Regionali), con riferimento al triennio precedente, inizieranno a versare quanto dovuto a far data dal giorno 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate);
c) che la Piattaforma FSBA contenga i moduli e le domande per regolarizzare la propria posizione, tenendo presente che anche per i datori di lavoro artigiani non regolari sopra richiamati, è già possibile presentare le domande per prestazioni COVID-19 dal giorno 1° aprile”.
TENUTO CONTO pertanto che l’FSBA continua a richiedere la regolarizzazione dei 36 mesi di contributi da versare in unica soluzione o con piano rateale e che richiede altresì il versamento dei contributi all’EBNA, con conseguente obbligo di adesione ad un ente bilaterale, circostanza in palese violazione con i principi costituzionali (art 39);
VISTO che in tale momento storico la regolarizzazione di 36 mesi risulterebbe eccessivamente gravosa posto che la relativa contribuzione è pari per ciascun dipendente a € 7,65 euro + 0,45% a carico dell’azienda + 0,15% a carico del dipendente
TENUTO CONTO pertanto che molte aziende artigiane risulterebbero private di strumenti di sostegno volti a garantire la continuità aziendale
TENUTO CONTO altresì che, ad oggi, alcun riscontro, ha ricevuto la nota prot. 47/2020 avente ad oggetto:
richiesta urgente di intervento per il rispetto dell’articolo 19 comma 6 d.l. 18/2020
CHIEDE
allo Spett.le ente in epigrafe, stante l’evidente situazione di emergenza che riguarda l’intero Paese e l’esigenza di supportare tutte le nostre aziende, con particolare attenzione anche all’artigianato, cuore pulsante del nostro Stato, di intervenire urgentemente affinché l’FSBA garantisca l’accesso all’assegnoordinario “COVID_19” di cui all’art 19, comma 6 d.l. 18/2020 a tutte le aziende in possesso dell’unicorequisito rilevante ai fini dell’accesso (come specificato dall’INPS): l’ambito di applicazione soggettivo deldatore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”.
Si auspica un celere intervento al fine di garantire alle imprese artigiane di poter continuare a produrre e a conservare la propria posizione sui mercati nazionali ed internazionali.
Cogliamo l’occasione per inoltrare i nostri distinti saluti.
Roma, 12 aprile 2020